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Le verifiche periodiche
Il Decreto 462/01 rende obbligatorie le verifiche in tutti gli ambienti di lavoro, intesi come luoghi in cui opera personale o a tempo indeterminato o saltuariamente, ma con continuità nel tempo.
Le verifiche periodiche servono ad accertare che i componenti dell’impianto (relativi ai sistemi di protezione dai contatti indiretti), considerati singolarmente e nel loro insieme, mantengano i livelli di efficacia e di sicurezza stabiliti dalle norme CEI.
Operativamente, le verifiche si esplicano attraverso le seguenti fasi:
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analisi della documentazione impianto
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esame a vista dei luoghi e dell'impianto
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verifiche strumentali (misure empiriche) secondo le metodologie descritte nelle norme CEI.
Direttamente nel luogo di rilievo vengono evidenziati i valori di prova; Successivamente il sistema informatico permette al direttore tecnico di eseguire un ulteriore controllo e quindi di redigere il certificato di verifica, riprendendo integralmente i dati raccolti.
Una volta completata la verifica, copia del verbale viene spedito al datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di conservarla e di esibirla, su richiesta, agli Organi di vigilanza.
Tutti i verbali vengono riesaminati e vidimati dal Responsabile Tecnico dell’Organismo per verificare la bontà dell’intervento e, qualora l'esito fosse negativo, far attuare le necessarie azioni correttive.
Le verifiche straordinarie sono necessarie per accertare la conformità dell'impianto in seguito a:
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esito negativo della verifica periodica
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modifiche sostanziali apportate all'impianto
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richiesta esplicita del Cliente.
Responsabilità e sanzioni
L'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro.
L'inosservanza di questo obbligo viene contestata in fase di attività di vigilanza da parte di ASL, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
In caso di inadempienza e di incidente sul luogo di lavoro, l'amministratore/datore di lavoro, se non dimostra di avere fatto tutto il possibile per evitare l'accaduto, ha una responsabilità di tipo amministrativo, civile e penale.
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
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Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01
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Sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 a € 2500,00 ai sensi dell'art. 87 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
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Arresto da due a sei mesi o ammenda da €. 1.000,00 a € 10.000,00, ai sensi dell'art. 87 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l'amministratore delle s.r.l.).
Con il D.Lgs 2/08/2009 n° 106 inoltre sono state approvate le sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di non ottemperanza al D.P.R. 462.
Sono previste sanzioni penali se:
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Non è stata effettuata la verifica secondo il DPR 462;
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Non è stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione;
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Non è stato redatto il documento per il calcolo delle zone con pericolo d'esplosione;
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Non sono state prese tutte le precauzioni necessarie per la protezione dai contatti diretti e indiretti;
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Non sono state prese tutte le necessarie precauzioni per il personale per quanto riguarda le sovratensioni;
Sono previste sanzioni amministrative se:
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Non vengono effettuate periodicamente manutenzioni su impianti di terra, su impianti di protezione scariche atmosferiche e su impianti elettrici in zone con pericolo d'esplosione;
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Non vengono tenuti i documenti prodotti per la manutenzione e i verbali per gli organi ispettivi.